giovedì 19 dicembre 2013

L’Ape va senza Registro e Bollo, serve a rendere valido il contratto

L’Ape va senza Registro e Bollo,
serve a rendere valido il contratto
Anche per le locazioni “dichiarate” via web, i relativi allegati, non inviabili con quella modalità, possono essere portati in forma cartacea all’ufficio, senza pagare alcun tributo
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L’attestato di prestazione energetica, da allegare ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, non sconta il Registro, perchè il Tur (Dpr 131/1986) non lo prevede, e nemmeno il Bollo. Lo afferma la risoluzione n. 83/Edel 22 novembre, aggiungendo qualche caso in cui i tributi, per specifici motivi, sono dovuti.

Per capire la necessità del chiarimento è indispensabile ricordare che, dal 4 agosto scorso, è diventato obbligatorio allegare l’Ape agli atti connessi alle descritte operazioni immobiliari, “pena la nullità degli stessi contratti” (articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005, così come modificato dall’articolo 6, del Dl 63/2013). In particolare, il pronunciamento dell’Agenzia è stato sollecitato, in riferimento alla registrazione dei contratti di locazione, con tre domande:
1) il nuovo obbligo comporta il pagamento “a parte” del Registro?
2) l’Ape può essere presentato in copia semplice o necessariamente conforme all’originale?
3) l’attestazione sconta il Bollo?

Il primo passo da fare, quando si parla di imposta di registro, è sfogliare il Tur (articolo 11, Dpr 131/1986). Questo hanno fatto i tecnici del Fisco, verificando che l’Ape non rientra tra gli atti  per i quali vige l'obbligo della registrazione ma, rappresentando semplicemente una parte integrante del contratto, non paga un Registro autonomo.

Sempre a proposito di contratti di locazione, la risoluzione ricorda che i contribuenti tenuti alla registrazione possono optare per la modalità cartacea presso l'ufficio delle Entrate o per quella telematica, attraverso le applicazioni disponibili sul sito dell’Agenzia. “Locazioni web”, “Siria” e “Iris”, però, non consentono di trasmettere allegati. Pertanto, se la scelta è caduta sul telematico, l’interessato potrà presentare l’Ape, in un momento successivo, in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione. Questo in risposta al primo quesito. In entrambe le ipotesi, comunque, per l'attestato di prestazione energetica, non è dovuta imposta di registro.

Un’ipotesi diversa, e in questo caso il tributo è dovuto nella misura fissa di 168 euro, è quella in cui la certificazione in argomento viene portata volontariamente alla registrazione, ad esempio per dare data certa all’attestazione.

Poi, per le altre due domande, un unico riscontro. Infatti, in estrema sintesi, se l’Ape è allegata al contratto di locazione in originale o in copia semplice, non sconta il Bollo. Il perché sta nel fatto che l’attestazione arriva sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tali dichiarazioni sono esenti dal tributo (articolo 37, del Dpr 445/2000).

Quando, invece, la copia dell’Ape è accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale di un pubblico ufficiale, il Bollo costa 16 euro a foglio (nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972).

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