venerdì 11 maggio 2012

Spese di ristrutturazione: ripartizione delle quote annuali detraibili.



Spese di ristrutturazione: ripartizione delle quote annuali detraibili
Un contribuente ultrasettantenne in quante quote annuali può ripartire la detrazione del 36% per le spese sostenute per la ristrutturazione dell’appartamento? Quando scade la possibilità di fruire della detrazione?
L. Guglietta e altri
La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’appartamento deve
essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Dal 1° gennaio 2012 (e, dunque, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2012), la detrazione continua a spettare fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare, ma non ha più scadenza in quanto resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (articolo 4), che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef (articolo 16-bis del Tuir).
Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione secondo il criterio previgente ossia, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo.

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