Detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione nel condominio
Ai fini della detrazione del 36% per i lavori eseguiti in un condominio,
l’assemblea condominiale può approvare l’esecuzione dei lavori senza
indicare l’impresa costruttrice e deliberare la ripartizione delle quote
detraibili da parte di ciascun condomino?
B. Meroli
La detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione eseguita
nel condominio compete anche nell’ipotesi in cui la delibera assembleare
di approvazione dell’esecuzione dei lavori non contenga l’indicazione
dell’impresa che li effettua, se la ripartizione è stata eseguita
regolarmente da parte dell’amministratore sulla base della tabella
millesimale. L’amministratore deve poter sempre dimostrare il rispetto
della tabella millesimale di ripartizione della proprietà
nell’attribuzione della quota detraibile da parte di ciascun condomino.
La ripartizione delle spese deve avvenire in base a quanto previsto
dalla legge e l’assemblea non può deliberare una ripartizione non in
linea con al tabella millesimale.
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